Nuovo Accordo Stato-regioni Per La Formazione Sulla Sicurezza

Nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025 è stato pubblicato l’accordo del 17 aprile 2025, stipulato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008.


L’accordo definisce la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dal medesimo decreto.


Il testo pubblicato in Gazzetta sancisce formalmente l’accordo, includendo come parte integrante il relativo documento tecnico (allegato A), che contiene i dettagli sui percorsi formativi. Tale allegato A, approvato con l’atto n. 59/CSR, è stato pubblicato il 19 maggio 2025 sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.


Il Nuovo Accordo riorganizza e aggiorna gli accordi formativi già in vigore in tema di sicurezza stabilendo regole su:


    • durata, contenuti minimi e modalità di erogazione dei corsi obbligatori che rientrano tra le responsabilità dei datori di lavoro;

    • modalità per le verifiche finali rivolte ai partecipanti, valide sia per la formazione iniziale sia per l’aggiornamento;

    • monitoraggio e controllo delle attività formative e della corretta applicazione delle norme, con attenzione sia agli enti formatori sia ai destinatari della formazione.


L’Accordo definisce in modo preciso le ore obbligatorie di formazione e i corsi di aggiornamento destinati a datori di lavoro, dirigenti e preposti. Introduce, inoltre, nuovi obblighi formativi per l’uso di attrezzature specifiche e istituisce percorsi formativi mirati per chi opera in ambienti confinati o potenzialmente inquinati. Vengono anche regolamentati l’organizzazione dei corsi – con limiti sul numero di partecipanti, requisiti minimi di frequenza, rapporto massimo docente/discente – e le modalità di erogazione e verifica finale. Infine, il testo classifica chiaramente i soggetti autorizzati a svolgere l’attività formativa.


Di seguito la durata minima dei corsi obbligatori


Ruolo Durata Precedente (Accordo 2011) Nuova Durata (Accordo 2025)
Datore di lavoro (non RSPP) Nessuna obbligatorietà 16 ore obbligatorie
Lavoratore (rischio basso) 8 ore (4+4) 8 ore
Lavoratore (rischio medio) 12 ore (4+8) 12 ore
Lavoratore (rischio alto) 16 ore (4+12) 16 ore
Preposto 8 ore 12 ore
Dirigente 16 ore 12 ore

La novità rilevante in tema di formazione è quella relativa all’obbligo formativo anche per i datori di lavoro che non rivestono il ruolo di RSPP


Regime transitorio


Per quanto riguarda il regime transitorio e sul riconoscimento della formazione pregressa, si ricorda, in particolare, che in fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del nuovo accordo, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsto dagli accordi Stato-Regioni abrogati dal nuovo accordo.


Con riferimento alla formazione dei datori di lavoro, si fa presente che, al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui all’articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 2008, i datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui alla parte II, punto 3, dell’accordo, in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di ventiquattro mesi dall’entrata in vigore. I corsi di formazione per datore di lavoro, già erogati alla data di entrata in vigore dell’accordo, i cui contenuti siano conformi all’accordo stesso, sono riconosciuti.

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