Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale n. 6 del 27 marzo 2025
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato in data 27 marzo 2025 la circolare n. 6 con la quale fornisce le prime indicazioni operative del cosiddetto “Collegato Lavoro” soffermandosi in particolare sulle novità in materia delle “dimissioni per fatti concludenti”, somministrazione di lavoro, lavoro stagionale, periodo di prova e comunicazioni in materia di lavoro agile.
Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro
La circolare porta un importante chiarimento relativo alla disciplina delle cd. “dimissioni per fatti concludenti”.
Il Collegato Lavoro ha espressamente previsto la possibilità che il rapporto di lavoro si concluda per effetto delle cd. “dimissioni per fatti concludenti”, in caso di assenza ingiustificata protratta per oltre 15 giorni, in mancanza di diversa previsione del CCNL di riferimento.
A tal riguardo, la Circolare in commento ha chiarito che tale termine, individuato dalla legge, costituisce il termine legale minimo per consentire al datore di comunicare l’assenza ingiustificata del lavoratore all’Ispettorato territoriale del lavoro. Preme ricordare che il datore di lavoro, a seguito degli accertamenti ispettivi, potrebbe essere ritenuto responsabile, anche penalmente, per falsità delle comunicazioni rese all’Ispettorato territoriale.
Laddove il CCNL applicato preveda, invece, un termine diverso, lo stesso troverà applicazione ove sia superiore a quello legale. Se, viceversa, sia previsto un termine inferiore, dovrà farsi riferimento al termine legale.
La Circolare fornisce, altresì, un ulteriore chiarimento rispetto alla procedura telematica di cessazione avviata dal datore di lavoro a seguito di “dimissioni per fatti concludenti”, stabilendo che la stessa viene resa inefficace se il lavoratore ha precedentemente presentato le dimissioni telematiche.
Inoltre, specifica che la cessazione del rapporto avrà effetti dalla data riportata nel modulo UNILAV, fermo restando che il datore di lavoro, per il periodo di assenza ingiustificata, non è tenuto al versamento della retribuzione e dei relativi contributi.
Norma di interpretazione autentica in materia di attività stagionali
La Circolare illustra come la “norma di interpretazione autentica” in materia di attività stagionale si sia resa necessaria in quanto la formulazione letterale dell’art. 21, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015 non risultava sufficientemente chiara circa le possibilità o meno per i contratti collettivi di prevedere altre ipotesi di attività stagionali oltre a quelle contenute nel D.P.R. n. 125 del 1963 o nel decreto ministeriale che avrebbe dovuto sostituirlo.
Vengono confermate come stagionali non solo le tradizionali attività legate a cicli stagionali ben definiti, ma anche quelle indispensabili a far fronte ad intensificazioni produttive in determinati periodi dell’anno o a soddisfare esigenze tecnico-produttive collegate a specifici cicli dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, facendo salve le negoziazioni collettive già intervenute sul tema.
Durata del periodo di prova
Come noto, il periodo di prova nei rapporti di lavoro a tempo determinato, è durata in un giorno di effettiva prestazione ogni quindici di calendario a partire dal giorno di inizio del rapporto, ferma restando la possibilità per la contrattazione collettiva di introdurre disposizioni più favorevoli. È inoltre previsto un limite minimo pari a 2 giorni e dei limiti massimi, differenziati, di 15 giorni per i rapporti a termine di durata non superiore a 6 mesi e di 30 giorni per i rapporti a termine di durata compresa tra i 6 e i 12 mesi.
La Circolare in commento specifica che i limiti massimi non possano essere derogati dalla contrattazione collettiva, poiché l’autonomia contrattuale non può introdurre una disciplina peggiorativa rispetto a quella legale.
Specifica, altresì, che nei casi di contratti di lavoro a termine di durata superiore a 12 mesi, fatte salve le più favorevoli previsioni della contrattazione collettiva, il periodo di prova sarà calcolato moltiplicando un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario, anche oltre la durata massima di 30 giorni.